| TITOLO I° -
Disposizioni Generali
ART. 1
E' costituita una Società per azioni denominata "FIERA
DI GALATINA E DEL SALENTO S.P.A.", con la partecipazione
mista di capitale di apporto da parte di soggetti pubblici
e privati.
ART. 2
La società ha lo scopo di:
svolgere e sostenere ogni attività diretta alla organizzazione
di manifestazioni fieristiche prima fra tutte la Fiera Nazionale
per l'Agricoltura, Artigianato, il Commercio e l'Industria
di Galatina e di ogni altra iniziativa interessante i settori
agricolo, alimentare, vitivinicolo, forestale, artigianale,
industriale e commerciale, come pure riguardanti altri settori
della produzione e dei servizi, nonchè partecipativa,
con altri Enti, Società ed associazioni, iniziative,
imprese e servizi collegati con tale attività.
Tali attività dovranno essere svolte presso il Quartiere
Fieristico di Galatina, previe le opportune intese con il
Comune di Galatina, Ente proprietario della struttura.
ART. 3
La sede legale della Società è stabilità
in Galatina.
ART. 4
La durata della Società è fissata sino al 31
dicembre 2050, salve anticipata liquidazione o eventuale proroga
deliberate dall'Assemblea dei soci.
Titolo II° - Capitale sociale
ART. 5
a) - Il Capitale sociale è di euro 365.660,00 (trecentosessantacinquemilaseicentosessanta
virgola zero zero). Esso è rappresentato da n°
1556 (millecinquecentosinquantasei) azioni da nominali euro 235,00 (duecentotrentacinquemila
virgola zero zero) cadauna. Le azioni sono indivisibili e
liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto ad
un voto.
Le azioni sono nominative ed il loro trasferimento ha efficacia
di fronte alla società soltanto se ne siano state effettuate
le relative iscrizioni nel libro dei soci. Così pure
il loro assoggettamento a vincoli produce effetti nei confronti
della società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente
annotazione sui titoli e nel libro soci.
L'Assemblea può deliberare l'emissione di azioni privilegiate
od aventi diritto anche diversi da quelli delle azioni ordinarie
.
b) - Quando al capitale sociale partecipano aziende di credito
le loro partecipazioni non possono superare - con riferimento
alle vigenti disposizioni della Banca d'Italia - globalmente,
il 49% (quarantanove per cento) e, individualmente, il 20%
(venti per cento) del capitale sociale o, se inferiore, 1/10
(un decimo) del patrimonio di "vigilanza", al valore
di bilancio, dell'azienda di credito partecipante.
ART. 6
L'Assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale
sociale, salvo il disposto degli artt. 2347 e 2412 codice
civile, anche mediante assegnazione a singoli soci o a gruppi
di soci di determinate attività sociali, di azioni
o di quote di altre aziende nelle quali la società
avesse partecipazioni.
Titolo III° - Organi Sociali
Sezione prima
Assemblee
ART. 7
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse potranno
essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purchè
nel territorio della Repubblica.
Le assemblee sono convocate dall'Organo Amministrativo mediante
pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno sulla
Gazzetta Ufficiale, non meno di quindici giorni liberi prima
di quello fissato per l'adunanza.
Nell'avviso di convocazione verrà fissata per altro
giorno la seconda adunanza, nel caso in cui la prima andasse
deserta.
Saranno tuttavia valide le assemblee anche non convocate come
sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero Capitale Sociale
e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli
organi amministrativi e di controllo.
ART. 8
L'Assemblea ordinaria si riunisce, almeno una volta l'anno,
per deliberare sugli oggetti di cui all'art. 2364 codice civile,
entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale; quando particolari esigenze lo richiedano, tale assemblea
potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni
dalla data di chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 2364
codice civile.
L'Assemblea straordinaria è invece convocata quando
l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie possono essere altresì
convocate quando ne sia fatta richiesta scritta dai soci ai
sensi di legge.
ART. 9
L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni
dell'art. 2370 codice civile.
Ogni azionista potrà farsi rappresentare da altra persona
mediante delega scritta con le limitazioni di cui all'art.
2372 codice civile.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità
delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea
stessa.
ART. 10
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione, o in mancanza, dal Vice Presidente.
L'Assemblea nominerà un Segretario anche non socio
e, se lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti
ed i Sindaci.
ART. 11
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide con
le presenze e le maggioranze previste degli artt. 2368 e 2369
codice civile.
Ove, per la validità delle deliberazioni, la legge
ritenga sufficiente la maggioranza assoluta dei voti, essa
sarà calcolata senza che si senza conto delle astensioni
dal voto.
ART. 12
Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo
verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati,
dagli scrutatori.
Nei casi di legge e quando il Presidente lo creda opportuno,
il verbale verrà redatto da Notaio da lui scelto.
Sezione seconda
Amministrazione
ART. 13
La Società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo
di nove componenti.
La nomina degli Amministratori spetta all'assemblea che ne
determina il numero - tenendo presente quanto disposto al
comma successivo - e fissa il compenso spettante a ciascuno
di essi.
A ciascuno degli Enti Pubblici partecipanti alla Società
compete la nomina di uno o più Amministratori o Sindaci
precisandosi che il numero degli Amministratori o Sindaci
nominati dalla parte pubblica, deve essere, in ogni caso,
superiore al numero degli Amministratori e Sindaci di nomina
della parte privata.
L'Assemblea procede alle nomine ispirandosi, per quanto possibile,
al principio della provata professionalità in modo
che nel Consiglio di Amministrazione siano riflesse le esperienze
professionali delle diverse componenti socio-economiche sia
pubbliche che private. Possono essere nominati amministratori
e dirigenti con rappresentanza legale della Società
i soggetti che, ferma l'applicabilità delle norme relative
alle cause di ineleggibilità e di decadenza per gli
Amministratori delle società per azioni, non abbiano
riportato condanne per delitti contro il patrimonio, contro
la fede pubblica o contro l'economia pubblica.
ART. 14
I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica
tre esercizi, decadono e si sostituiscono a norma di legge.
Gli Amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili
per una sola volta.
ART. 15
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più
ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e
ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che
ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli
scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo
tassativo riserva all'Assemblea.
ART. 16
La rappresentanza della società di fronte ai terzi
ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed
istanze per ogni tipo di giurisdizione ed avanti qualsiasi
magistratura, di nominare avvocati, procuratori alle liti,
procuratori "ad negotia" e mandatari per determinati
atti o categorie di atti, è attribuita al Presidente
del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza
od impedimento, al o ai Vice Presidenti e Consiglieri Delegati,
secondo le deliberazioni del Consiglio.
ART. 17
Il Consiglio di Amministrazione sarà regolato dalle
seguenti
norme:
a) il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente;
nomina un Segretario anche estraneo al Consiglio e può
anche nominare uno o più Vice Presidenti ed uno o più
Consiglieri Delegati, determinandone i poteri ed il compenso
per i compiti specifici assegnati;
b) qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga
a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione,
lo stesso si intenderà decaduto e gli Amministratori
rimasti dovranno immediatamente convocare l'Assemblea per
la nomina del nuovo Consiglio;
c) il Consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove,
purchè nel territorio della Repubblica, tutte le volte
che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta
domanda scritta da almeno due dei suoi componenti.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante lettera
raccomandata da spedirsi, almeno otto giorni prima di quello
fissato per l'adunanza, a ciascun Consigliere ed a ciascun
Sindaco effettivo o, in caso di urgenza, con telegramma da
spedirsi almeno tre giorni prima.
Il Consiglio è presieduto dal suo Presidente e, in
caso di assenza, dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi,
dal Consigliere più anziano di età;
d) per la validità delle deliberazioni del Consiglio
si richiede la presenza effettiva della maggioranza assoluta
(la metà più uno) dei suoi componenti e le deliberazioni
dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei presenti;
e) le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo
verbale firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.
ART. 18
Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso
delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonchè
il compenso annuo eventualmente determinato dall'Assemblea.
La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari
cariche è stabilito dal Consiglio di Amministrazione
sentito il parere del Collegio Sindacale.
Sezione terza
Collegio Sindacale
ART. 19
Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi
e due Supplenti, scelti fra gli iscritti nel Registro dei
Revisori Contabili istituito preso il Ministero della Giustizia.
I Sindaci sono nominati dall'Assemblea e restano in carica
per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata
per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine
ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
Essi possono essere riconfermati per una sola volta.
L'Assemblea provvede alla designazione del Presidente e determina
il compenso del Collegio per l'intera durata del mandato.
Il controllo contabile è affidato al Collegio Sindacale
Titolo IV
Bilancio ed Utili
ART. 20
L'esercizio sociale copre il periodo amministrativo compreso
fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 21
Il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio
di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei soci secondo
la normativa vigente.
ART. 22
L'Assemblea dei soci delibera in merito al riparto dell'utile
netto dell'esercizio dopo aver dedotto la somma prevista dall'art.
2430 codice civile quale accantonamento al fondo di riserva
legale ed eventuali altre somme per la costituzione di fondi
di accantonamento o riserve.
L'Assemblea favorirà la costituzione di un fondo di
riserva per rafforzamento patrimoniale destinando ad esso
una somma non inferiore a quella relativa all'accantonamento
alla riserva legale.
L'Assemblea può prevedere, in sede di riparto dell'utile
netto dell'esercizio, risultante dopo l'accantonamento di
legge e quello eventuale relativo alla riserva per rafforzamento
patrimoniale, la partecipazione, in base ad una percentuale
dell'utile fissata di volta in volta, a tale riparto del Consiglio
di Amministrazione o di alcuni componenti di quest'ultimo.
ART. 23
Il pagamento dei dividendi viene effettuato nei termini e
secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in
cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società.
Titolo V
Scioglimento
ART. 24
Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo
scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà
le modalità della liquidazione e nominerà uno
o più liquidatori, anche non soci, determinandone i
poteri.
Titolo VI
Recesso
ART. 25
Le clausole di recesso sono disciplinate dagli articoli 2437
e ss del codice civile.
Titolo VII
Controversie
ART. 26
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società
ed i Soci o fra i Soci che abbiano ad oggetto diritti disponibili
relativi al rapporto sociale saranno deferite ad un Collegio
arbitrale composto da n. 3 (tre) membri nominati dal Presidente
del Tribunale di Lecce.
Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità
e senza formalità ed il suo giudizio sarà inappellabile.
Titolo VIII
Norme di rinvio
ART. 27
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto
si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.
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