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STATUTO

TITOLO I° - Disposizioni Generali


ART. 1
E' costituita una Società per azioni denominata "FIERA DI GALATINA E DEL SALENTO S.P.A.", con la partecipazione mista di capitale di apporto da parte di soggetti pubblici e privati.
ART. 2
La società ha lo scopo di:
svolgere e sostenere ogni attività diretta alla organizzazione di manifestazioni fieristiche prima fra tutte la Fiera Nazionale per l'Agricoltura, Artigianato, il Commercio e l'Industria di Galatina e di ogni altra iniziativa interessante i settori agricolo, alimentare, vitivinicolo, forestale, artigianale, industriale e commerciale, come pure riguardanti altri settori della produzione e dei servizi, nonchè partecipativa, con altri Enti, Società ed associazioni, iniziative, imprese e servizi collegati con tale attività.
Tali attività dovranno essere svolte presso il Quartiere Fieristico di Galatina, previe le opportune intese con il Comune di Galatina, Ente proprietario della struttura.
ART. 3
La sede legale della Società è stabilità in Galatina.
ART. 4
La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050, salve anticipata liquidazione o eventuale proroga deliberate dall'Assemblea dei soci.


Titolo II° - Capitale sociale


ART. 5
a) - Il Capitale sociale è di euro 365.660,00 (trecentosessantacinquemilaseicentosessanta virgola zero zero). Esso è rappresentato da n° 1556 (millecinquecentosinquantasei) azioni da nominali euro 235,00 (duecentotrentacinquemila virgola zero zero) cadauna. Le azioni sono indivisibili e liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.
Le azioni sono nominative ed il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla società soltanto se ne siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci. Così pure il loro assoggettamento a vincoli produce effetti nei confronti della società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione sui titoli e nel libro soci.
L'Assemblea può deliberare l'emissione di azioni privilegiate od aventi diritto anche diversi da quelli delle azioni ordinarie .
b) - Quando al capitale sociale partecipano aziende di credito le loro partecipazioni non possono superare - con riferimento alle vigenti disposizioni della Banca d'Italia - globalmente, il 49% (quarantanove per cento) e, individualmente, il 20% (venti per cento) del capitale sociale o, se inferiore, 1/10 (un decimo) del patrimonio di "vigilanza", al valore di bilancio, dell'azienda di credito partecipante.
ART. 6
L'Assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale, salvo il disposto degli artt. 2347 e 2412 codice civile, anche mediante assegnazione a singoli soci o a gruppi di soci di determinate attività sociali, di azioni o di quote di altre aziende nelle quali la società avesse partecipazioni.

Titolo III° - Organi Sociali

Sezione prima
Assemblee

ART. 7
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse potranno essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio della Repubblica.
Le assemblee sono convocate dall'Organo Amministrativo mediante pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno sulla Gazzetta Ufficiale, non meno di quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.
Nell'avviso di convocazione verrà fissata per altro giorno la seconda adunanza, nel caso in cui la prima andasse deserta.
Saranno tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero Capitale Sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
ART. 8
L'Assemblea ordinaria si riunisce, almeno una volta l'anno, per deliberare sugli oggetti di cui all'art. 2364 codice civile, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedano, tale assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 2364 codice civile.
L'Assemblea straordinaria è invece convocata quando l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie possono essere altresì convocate quando ne sia fatta richiesta scritta dai soci ai sensi di legge.
ART. 9
L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni dell'art. 2370 codice civile.
Ogni azionista potrà farsi rappresentare da altra persona mediante delega scritta con le limitazioni di cui all'art. 2372 codice civile.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea stessa.
ART. 10
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in mancanza, dal Vice Presidente.
L'Assemblea nominerà un Segretario anche non socio e, se lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti ed i Sindaci.
ART. 11
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide con le presenze e le maggioranze previste degli artt. 2368 e 2369 codice civile.
Ove, per la validità delle deliberazioni, la legge ritenga sufficiente la maggioranza assoluta dei voti, essa sarà calcolata senza che si senza conto delle astensioni dal voto.
ART. 12
Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.
Nei casi di legge e quando il Presidente lo creda opportuno, il verbale verrà redatto da Notaio da lui scelto.

Sezione seconda
Amministrazione

ART. 13
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti.
La nomina degli Amministratori spetta all'assemblea che ne determina il numero - tenendo presente quanto disposto al comma successivo - e fissa il compenso spettante a ciascuno di essi.
A ciascuno degli Enti Pubblici partecipanti alla Società compete la nomina di uno o più Amministratori o Sindaci precisandosi che il numero degli Amministratori o Sindaci nominati dalla parte pubblica, deve essere, in ogni caso, superiore al numero degli Amministratori e Sindaci di nomina della parte privata.
L'Assemblea procede alle nomine ispirandosi, per quanto possibile, al principio della provata professionalità in modo che nel Consiglio di Amministrazione siano riflesse le esperienze professionali delle diverse componenti socio-economiche sia pubbliche che private. Possono essere nominati amministratori e dirigenti con rappresentanza legale della Società i soggetti che, ferma l'applicabilità delle norme relative alle cause di ineleggibilità e di decadenza per gli Amministratori delle società per azioni, non abbiano riportato condanne per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica.
ART. 14
I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, decadono e si sostituiscono a norma di legge.
Gli Amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili per una sola volta.
ART. 15
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.
ART. 16
La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze per ogni tipo di giurisdizione ed avanti qualsiasi magistratura, di nominare avvocati, procuratori alle liti, procuratori "ad negotia" e mandatari per determinati atti o categorie di atti, è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, al o ai Vice Presidenti e Consiglieri Delegati, secondo le deliberazioni del Consiglio.
ART. 17
Il Consiglio di Amministrazione sarà regolato dalle seguenti
norme:
a) il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente;
nomina un Segretario anche estraneo al Consiglio e può anche nominare uno o più Vice Presidenti ed uno o più Consiglieri Delegati, determinandone i poteri ed il compenso per i compiti specifici assegnati;
b) qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, lo stesso si intenderà decaduto e gli Amministratori rimasti dovranno immediatamente convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio;
c) il Consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purchè nel territorio della Repubblica, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata da spedirsi, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco effettivo o, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno tre giorni prima.
Il Consiglio è presieduto dal suo Presidente e, in caso di assenza, dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età;
d) per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza assoluta (la metà più uno) dei suoi componenti e le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei presenti;
e) le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.
ART. 18
Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonchè il compenso annuo eventualmente determinato dall'Assemblea.
La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Sezione terza
Collegio Sindacale

ART. 19
Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Supplenti, scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito preso il Ministero della Giustizia.
I Sindaci sono nominati dall'Assemblea e restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
Essi possono essere riconfermati per una sola volta.
L'Assemblea provvede alla designazione del Presidente e determina il compenso del Collegio per l'intera durata del mandato.
Il controllo contabile è affidato al Collegio Sindacale

Titolo IV
Bilancio ed Utili

ART. 20
L'esercizio sociale copre il periodo amministrativo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 21
Il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei soci secondo la normativa vigente.
ART. 22
L'Assemblea dei soci delibera in merito al riparto dell'utile netto dell'esercizio dopo aver dedotto la somma prevista dall'art. 2430 codice civile quale accantonamento al fondo di riserva legale ed eventuali altre somme per la costituzione di fondi di accantonamento o riserve.
L'Assemblea favorirà la costituzione di un fondo di riserva per rafforzamento patrimoniale destinando ad esso una somma non inferiore a quella relativa all'accantonamento alla riserva legale.
L'Assemblea può prevedere, in sede di riparto dell'utile netto dell'esercizio, risultante dopo l'accantonamento di legge e quello eventuale relativo alla riserva per rafforzamento patrimoniale, la partecipazione, in base ad una percentuale dell'utile fissata di volta in volta, a tale riparto del Consiglio di Amministrazione o di alcuni componenti di quest'ultimo.
ART. 23
Il pagamento dei dividendi viene effettuato nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società.

Titolo V
Scioglimento

ART. 24
Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri.

Titolo VI
Recesso

ART. 25
Le clausole di recesso sono disciplinate dagli articoli 2437 e ss del codice civile.

Titolo VII
Controversie

ART. 26
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i Soci o fra i Soci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto da n. 3 (tre) membri nominati dal Presidente del Tribunale di Lecce.
Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità e senza formalità ed il suo giudizio sarà inappellabile.

Titolo VIII
Norme di rinvio

ART. 27
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

 
 
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